Licenza Creative Commons
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Licenze Creative Commons è la denominazione di alcune licenze di diritto d'autore redatte e messe a disposizione del pubblico a partire dal 16 dicembre 2002 dalla Creative Commons, un ente non-profit statunitense fondato nel 2001.
Queste licenze si ispirano al modello copyleft già diffuso negli anni precedenti in ambito informatico e possono essere applicate a tutti i tipi di opere dell'ingegno. Queste licenze, in sostanza, rappresentano una via di mezzo tra "full-copyright" e "no-copyright": da una parte la protezione totale operata dal concetto di "All Rights Reserved" (tutti i diritti riservati) e dall'altra, una libertà senza obblighi che comporta anche dei rischi, quali ad esempio lo sfruttamento.Template:Citazione necessaria La filosofia su cui è fondato lo strumento giuridico delle licenze CC si basa sullo slogan "Some Rights Reserved" (alcuni diritti riservati): l’autore può decidere quali diritti riservarsi e quali cedere a terzi, riguardo l'utilizzo dei contenuti originali da lui creati.
Le licenze Creative Commons (attualmente alla versione 3.0) si basano sulle seguenti quattro condizioni (alle quali è associato un simbolo grafico allo scopo di renderne più efficace il riconoscimento):
Ognuna di queste quattro clausole individua una condizione particolare a cui il fruitore dell'opera deve sottostare per poterne usufruire liberamente. Dalla combinazione di queste quattro clausole nascono le sei licenze attualmente in uso:
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Licenze Creative Commons e SIAE
Per l'articolo 2576 del Codice Civile e l'articolo 6 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, l’acquisizione del diritto d’autore è data dalla creazione stessa dell’opera.<ref>LDA</ref> In Italia, gli artisti sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore; né la SIAE né le licenze CC creano diritti.
La SIAE, che è un ente pubblico economico, ha il compito di tutelare gli artisti che depositano volontariamente le loro opere; l'autore accetta di non concedere libertà a terzi e si affida alla SIAE sia per la concessione di licenze e utilizzazioni delle proprie opere sia per riscossione e distribuzione dei compensi.
Gli autori che preferiscono gestire personalmente le proprie opere e relativi ricavi economici, possono adottare le licenze CC. L'art. 106 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone, infatti, che l'omissione del deposito, della pubblicazione o della registrazione dell'opera non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore.
Il bollino SIAE viene apposto sulle opere degli autori associati alla SIAE con funzione di garanzia e controllo. L'apposizione di questo contrassegno non è obbligatoria; nonostante il contrassegno SIAE sia un mezzo per svolgere l'attività di tutela tipica della società italiana degli editori, il bollino deve essere apposto su un qualsiasi supporto della tipologia indicata nell'articolo 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, senza distinzioni tra le due tipologie di autori: l'autore che si affida alla SIAE e l'autore che ha scelto licenze Creative Commons.
Bibliografia
- Aliprandi, Creative Commons: manuale operativo. Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC, ed. Stampa Alternativa, 2008
- Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft - Guida all'uso delle licenze opencontent, ed. NDA press, 2006
- Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open, (d. PrimaOra, 2006
- Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale, ed. Apogeo, 2005
Voci correlate
- Licenza diggita.it
- Opere Culturali Libere
- Creative Commons
- Copyright
- Copyleft
- Licenza libera
- Licenze BSD
- Pubblico dominio



